Il recente intervento della Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 28429 del 5 novembre 2024, fornisce importanti chiarimenti sulla qualificazione degli infortuni sul lavoro, in particolare riguardo alla nozione di infortunio in itinere. La sentenza si inserisce in un contesto giuridico dove la distinzione tra attività lavorativa e spostamenti per recarsi al lavoro è cruciale per la tutela dei diritti dei lavoratori.
Il ricorrente, A.A., aveva visto rigettata la sua domanda di riconoscimento della natura indennizzabile dell’infortunio subito durante un tragitto che, secondo lui, rientrava nell’ambito delle attività lavorative. La Corte d'Appello di Trieste, però, non ha riconosciuto questa indennizzabilità, portando A.A. a ricorrere in Cassazione.
Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di A.A. sottolineando come il giudice d'appello avesse trascurato di considerare la funzionalità del tragitto. Secondo la giurisprudenza, infatti, il tragitto per raggiungere la sede di lavoro è indennizzabile se collegato all'attività lavorativa in senso stretto. È essenziale, pertanto, analizzare il contesto in cui si verifica l'infortunio:
Nel caso di A.A., la Cassazione ha ritenuto che lo spostamento verso il cantiere fosse parte integrante dell'orario di lavoro e, pertanto, da qualificare come infortunio sul lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello.
La decisione della Cassazione rappresenta un'importante vittoria per i diritti dei lavoratori e offre un importante precedente giuridico. La distinzione tra infortunio in itinere e attività lavorativa non è meramente formale, ma ha ripercussioni significative in termini di indennizzo. È fondamentale che i lavoratori e i datori di lavoro siano a conoscenza di tali principi per tutelarsi adeguatamente in caso di incidenti sul lavoro.