Con la sentenza n. 13328 depositata il 7 aprile 2025, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per avvocati e assistiti non abbienti: la corretta delimitazione del giudizio di rinvio quando si discute dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il caso nasce dal ricorso di V. N., la cui istanza era stata rigettata dal Tribunale di Palmi; la Corte aveva già annullato quel provvedimento con rinvio, ma nel nuovo giudizio il rigetto era stato confermato per ragioni diverse. Da qui l’ulteriore censura giunta fino in Cassazione.
Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza reiettiva dell'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è illegittimo, se fondato su motivi che non abbiano formato oggetto del precedente giudizio, il provvedimento con cui è dichiarata l'inammissibilità dell'istanza stessa, in quanto la natura del giudizio non consente l'introduzione di questioni diverse da quelle oggetto del disposto rinvio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il beneficio, se ne ricorrono le condizioni, può sempre essere revocato in altro procedimento ai sensi dell'art. 112, comma 1, d.P.R. cit., a condizione che la revoca si fondi su presupposti ulteriori rispetto a quelli coperti dal giudicato).
In termini semplici, la Corte ribadisce che il giudice del rinvio «non può allargare il campo da gioco»: deve limitarsi a riesaminare i punti indicati dalla Cassazione nella sentenza rescindente, senza inventare nuovi motivi di rigetto. Ogni diverso profilo potrà, semmai, essere valutato in un separato procedimento di revoca ex art. 112, comma 1, d.P.R. 115/2002.
La decisione si muove tra le maglie:
Secondo la Cassazione, il combinato disposto di tali norme impone che, una volta annullato il rigetto, il giudice territoriale si confronti esclusivamente con le ragioni indicate dalla Corte. Qualsiasi estensione violerebbe il principio del tantum devolutum quanto appellatum, con ricadute sulla certezza del diritto.
La pronuncia offre spunti operativi:
Non mancano riflessi deontologici: l’avvocato deve segnalare tempestivamente al cliente la possibilità di un procedimento di revoca qualora sopravvengano ragioni ostative, evitando indebite proroghe del beneficio.
La sentenza 13328/2025 si colloca nel solco di precedenti come Cass. 16440/2024 e 5749/2023, rafforzando il principio di «rigidità» del giudizio di rinvio. Per la difesa dei non abbienti rappresenta una tutela: impedisce che l’accesso al patrocinio venga negato sulla base di argomenti mai discussi, garantendo coerenza processuale e rispetto del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. Per i professionisti è un promemoria: conoscere i confini del rinvio significa proteggere i diritti del cliente e prevenire inutili contenziosi.