Il mantenimento dei figli rappresenta uno degli aspetti più delicati e complessi in caso di separazione o divorzio. Al di là dell'assegno periodico, spesso sorgono dubbi e contenziosi in merito alle cosiddette "spese straordinarie". La Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 19715 del 4 aprile 2025 (depositata il 27 maggio 2025), ha fornito un chiarimento fondamentale, ribadendo un principio già consolidato ma di estrema importanza: il mancato pagamento di tali spese può configurare un vero e proprio reato.
L'ordinamento italiano, attraverso l'articolo 147 del Codice Civile, impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. Questo dovere si concretizza, in caso di separazione o divorzio, attraverso il versamento di un assegno di mantenimento e la partecipazione alle spese straordinarie. La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie non è sempre netta, ma la giurisprudenza ha nel tempo elaborato criteri per identificarle. Le spese ordinarie sono quelle prevedibili e quantificabili, incluse nell'assegno di mantenimento (es. vitto, alloggio, vestiario di base). Le spese straordinarie, invece, sono quelle imprevedibili o comunque di importo rilevante, non incluse nell'assegno, che possono riguardare salute, istruzione, attività sportive o ricreative (es. cure mediche specialistiche, gite scolastiche, iscrizione a corsi sportivi).
L'articolo 570-bis del Codice Penale sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, specificando che "Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche in caso di separazione legale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di scioglimento dell'unione civile, quando il soggetto obbligato non corrisponde, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge o all'ex coniuge, ai figli o all'ex partner dell'unione civile." La questione centrale, spesso dibattuta, è se le spese straordinarie rientrino in questi "obblighi di natura economica".
La sentenza n. 19715/2025, annullando senza rinvio una precedente decisione della Corte d'Appello di Bologna, ha riaffermato con forza il principio che estende la portata dell'art. 570-bis c.p. anche alle spese straordinarie. Ecco la massima integrale:
Integra il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, il mancato pagamento delle spese straordinarie, previste nel titolo giudiziario o in un accordo tra coniugi, destinate a soddisfare bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi ad intervalli di tempo più o meno ampi, nonché delle spese imprevedibili che risultano indispensabili per l'interesse dei predetti, riferendosi la norma incriminatrice di cui all'art. 570-bis cod. pen. non solo all'assegno, ma, più in generale, agli obblighi di natura economica in materia di affido dei figli, che, con l'assegno, condividono la natura di mezzi di contribuzione al mantenimento.
Questa pronuncia è di cruciale importanza perché chiarisce definitivamente che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non si limita al solo mancato versamento dell'assegno di mantenimento "ordinario". La Cassazione sottolinea che anche le spese straordinarie, se previste da un provvedimento del giudice (come la sentenza di separazione o divorzio) o da un accordo tra i genitori, rientrano negli "obblighi di natura economica" il cui inadempimento può avere conseguenze penali. La Corte distingue tra:
In entrambi i casi, purché siano state previste nel titolo giudiziario o in un accordo, il mancato pagamento integra il reato. La ratio di questa interpretazione risiede nel fatto che sia l'assegno che le spese straordinarie sono entrambi "mezzi di contribuzione al mantenimento" dei figli, finalizzati a garantire loro un'esistenza dignitosa e il soddisfacimento dei loro bisogni.
La sentenza della Cassazione n. 19715/2025 rafforza ulteriormente la tutela dei minori, garantendo che i genitori siano pienamente responsabili del loro mantenimento in ogni sua forma. Per il genitore beneficiario delle spese, ciò significa avere uno strumento legale più incisivo per far valere i propri diritti e quelli dei figli. Per il genitore obbligato, è un monito a rispettare scrupolosamente quanto stabilito dal giudice o concordato, pena l'incorrere in responsabilità penali.
È fondamentale ricordare che, per configurare il reato, l'inadempimento deve essere significativo e non occasionale, e la spesa straordinaria deve essere stata previamente concordata o autorizzata, o comunque prevista in modo specifico nel provvedimento giudiziale. La giurisprudenza di merito ha spesso richiesto che le spese straordinarie di maggiore entità siano preventivamente concordate tra i genitori o, in caso di disaccordo, autorizzate dal giudice, proprio per evitare contestazioni e abusi.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 19715/2025 rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza in materia di obblighi di mantenimento dei figli. Essa ribadisce con chiarezza che la protezione dei bisogni dei minori non si esaurisce con il versamento dell'assegno ordinario, ma si estende a tutte quelle spese, sia prevedibili che imprevedibili ma necessarie, che contribuiscono al loro sviluppo e benessere. Genitori e operatori del diritto devono tener conto di questa interpretazione estensiva dell'art. 570-bis c.p., che eleva il mancato adempimento degli obblighi relativi alle spese straordinarie a condotta penalmente rilevante, sottolineando l'importanza di una gestione attenta e responsabile degli impegni economici assunti o imposti per la cura della prole.