Il diritto penale è un campo in continua evoluzione, dove l'interpretazione delle norme da parte della giurisprudenza gioca un ruolo fondamentale. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 8861 del 23/01/2025 (dep. 03/03/2025), si è pronunciata su una questione di grande rilevanza pratica in materia di concorso di persone nel reato, chiarendo un aspetto cruciale relativo all'applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 112, comma primo, n. 2, del Codice Penale. Questa decisione, che ha visto come imputato G. G. e il P.M. V. M., e ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 19/12/2023, offre spunti preziosi per comprendere meglio le dinamiche del concorso criminoso e le sue conseguenze.
L'articolo 110 del Codice Penale stabilisce che "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita". Questa è la base del concorso di persone. Tuttavia, l'articolo 112 prevede aggravanti, tra cui, al comma primo, n. 2, quella che riguarda "i promotori o gli organizzatori" del reato. La questione interpretativa, spesso dibattuta, che la Cassazione ha inteso dirimere con la sentenza in esame, verteva sulla necessità di un numero minimo di persone per l'applicazione di questa specifica aggravante.
Ci si chiedeva se la dizione "persone" contenuta nella norma implicasse un numero di soggetti maggiore di due, escludendo quindi l'aggravante nel caso in cui i concorrenti fossero solo due, di cui uno promotore o organizzatore. La Cassazione, presieduta da L. R. e con estensore A. C., ha fornito una risposta chiara e definitiva, allineandosi a un orientamento già consolidato ma che necessitava di essere ribadito.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8861/2025, ha stabilito un principio fondamentale che semplifica l'interpretazione dell'articolo 112, comma primo, n. 2, del Codice Penale. Ecco la massima, fulcro della decisione:
In tema di concorso di persone nel reato, è sufficiente, per il riconoscimento dell'aggravante comune di cui all'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., che i concorrenti siano in numero di due, posto che la dizione "persone", indicata dalla norma, include anche il dirigente, il promotore o l'organizzatore dell'attività dei correi.
Questo significa, in termini semplici, che non è necessario un "terzo incomodo" affinché scatti l'aggravante per il promotore o l'organizzatore. Se un soggetto A promuove o organizza un reato e un soggetto B vi partecipa, anche se sono solo in due, il soggetto A potrà essere considerato responsabile con l'aggravante in questione. La norma, nel riferirsi a "persone", intende semplicemente che debba esserci un concorso (quindi più di un soggetto) e che tra questi vi sia un promotore o organizzatore. La Cassazione ribadisce che il promotore o organizzatore stesso è una delle "persone" del concorso, e quindi la presenza di un altro correo è sufficiente a integrare il requisito numerico minimo.
Questo orientamento non è isolato, ma si pone in linea con precedenti giurisprudenziali, come la Sentenza n. 2181 del 1994 e la Sentenza n. 2645 del 2012. La logica sottostante è chiara: il legislatore ha inteso sanzionare con maggiore severità coloro che, all'interno di un'associazione criminosa (anche minima), assumono un ruolo di guida o di direzione, riconoscendo la maggiore pericolosità sociale di chi pianifica e coordina l'attività illecita. L'aggravante mira a colpire la posizione di preminenza e la capacità di incidere sulla volontà altrui, elementi che prescindono dal numero complessivo dei partecipanti oltre il minimo necessario per il concorso.
La pronuncia della Cassazione ha importanti ricadute pratiche per gli avvocati penalisti, offrendo un chiaro punto di riferimento nella difesa o nell'accusa in casi di concorso di persone. È fondamentale valutare attentamente il ruolo di ciascun partecipante per determinare se sussistano gli elementi per contestare o escludere l'aggravante dell'articolo 112, comma primo, n. 2, c.p. La qualifica di "promotore" o "organizzatore" richiede un'analisi approfondita delle condotte, che devono rivelare un'attività di impulso, di ideazione o di coordinamento del reato. Non basta una mera partecipazione, ma è necessaria una funzione direttiva o propulsiva.
In sintesi, per l'applicazione dell'aggravante è necessario che:
Questa interpretazione garantisce coerenza e prevedibilità nell'applicazione della legge, evitando incertezze che potrebbero compromettere l'equità del processo. La decisione della Suprema Corte consolida un principio volto a rafforzare la repressione di quelle condotte che denotano una maggiore capacità criminale e un ruolo attivo nella pianificazione e realizzazione di attività illecite.
La Sentenza n. 8861 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un tassello importante nella giurisprudenza penale italiana. Con essa, la Suprema Corte ha fornito una lettura chiara e definitiva dell'articolo 112, comma primo, n. 2, del Codice Penale, eliminando ogni dubbio sulla possibilità di applicare l'aggravante per promotori e organizzatori anche in presenza di soli due concorrenti. Questa pronuncia ribadisce la volontà del legislatore di colpire con maggiore severità chi assume un ruolo di leadership nel compimento di un reato. Il nostro Studio Legale è a disposizione per fornire consulenza e assistenza su queste e altre complesse questioni di diritto penale, garantendo competenza e aggiornamento costante sulle ultime evoluzioni giurisprudenziali.