La pronuncia che commentiamo – Cass. pen., sez. VI, sentenza 6 novembre 2024 (dep. 31 marzo 2025), n. 12436 – affronta un nodo ricorrente nel settore dei giochi leciti: chi può definirsi «persona offesa» quando il gestore si appropria del prelievo unico erariale (PREU) dovuto all’Erario? La Corte risponde negando al concessionario tale qualificazione e, di riflesso, il diritto a pretendere il ristoro del danno morale. Vediamo perché.
L’imputato S. G., gestore di apparecchi ex art. 110 TULPS, era accusato di peculato per aver trattenuto somme destinate al PREU. La Corte d’appello di Salerno riconosceva il reato e accordava al concessionario il risarcimento per danno morale. In Cassazione il P.M. lamentava violazione degli artt. 314 c.p. e 185 c.p.: secondo il ricorrente, il concessionario non subirebbe un danno proprio, giacché il denaro è pubblico sin dal momento dell’incasso.
In tema di peculato, il concessionario, in caso di appropriazione del prelievo unico erariale da parte del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, non riveste la qualità di persona offesa dal reato, posto che il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della riscossione, sicché non ha diritto al risarcimento del danno morale.
Il cuore della motivazione è tutto qui: la Corte richiama le Sezioni Unite n. 6087/2021 e ribadisce che il PREU nasce «pubblico»; il gestore agisce come mero solvens per conto dello Stato. Da ciò derivano conseguenze a cascata sul piano penale e civilistico.
Per configurare la qualifica di persona offesa occorre un interesse diretto e immediato leso dal reato. Nel peculato (art. 314 c.p.) tale interesse coincide con la titolarità del bene. Il PREU, ai sensi dell’art. 1, comma 498, l. 266/2005, è un’imposta che grava sul giocatore ma viene versata dal gestore al concessionario solo in via di transito. Il denaro, dunque, è dello Stato fin dal prelievo. Il concessionario agisce quale ausiliario contrattuale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; se il gestore trattiene la somma, lede esclusivamente il patrimonio pubblico.
Ne deriva che il concessionario potrà, al più, agire in via di regresso per la parte di penale pecuniaria o penale contrattuale prevista dalla concessione, ma non potrà costituirsi parte civile per danno morale nel processo penale.
Escludere la legittimazione del concessionario a chiedere il danno morale comporta due effetti pratici:
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che, anche alla luce dell’art. 83 TFUE e delle Direttive UE sul gioco online, mira a rafforzare la tutela dell’erario e a semplificare l’individuazione della parte realmente lesa nei reati contro la PA.
La sentenza n. 12436/2024 chiarisce un principio essenziale: nel peculato sul PREU il concessionario non è danneggiato diretto, perché il denaro è dello Stato fin dalla riscossione. Gli avvocati che assistono i concessionari dovranno quindi orientare le proprie domande risarcitorie sul versante contrattuale, evitando costituzioni di parte civile per danno morale destinate a essere respinte. Per la difesa dei gestori, la decisione conferma l’aggravante della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, ma riduce il novero dei soggetti legittimati a chiedere il risarcimento in sede penale, con ricadute anche sul calcolo delle eventuali offerte risarcitorie in fase di patteggiamento.