La recente sentenza n. 13714 del 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un tema di rilevante importanza nel diritto penale: la questione del mandato a impugnare in caso di giudizio abbreviato e la sua applicabilità quando il difensore richiede una definizione con rito alternativo. Questa pronuncia si presenta come un importante chiarimento per gli operatori del diritto e per gli imputati coinvolti in procedimenti penali.
La Corte di Cassazione, presieduta da S. B., e con relatore L. A., ha annullato senza rinvio la decisione della Corte d'Appello di Bologna, evidenziando come, in caso di definizione con rito alternativo richiesta da un difensore munito di procura speciale, non si applichino gli oneri previsti dall'art. 581, comma 1-quater del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che, in caso di appello avverso una sentenza emessa in assenza dell'imputato, sia necessario uno specifico mandato a impugnare.
Definizione con rito alternativo richiesta dal difensore munito di procura speciale - Applicabilità degli oneri di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni. In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).
Questa massima chiarisce che, quando il difensore agisce con una procura speciale per richiedere una definizione con rito alternativo, non si pone il problema della conoscenza dell'imputato riguardo al procedimento. Infatti, la Corte ha ritenuto che l'imputato debba essere considerato presente, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, del Codice di Procedura Penale. Ciò significa che, anche se erroneamente indicato come assente, l'imputato è comunque consapevole delle fasi del processo.
Le implicazioni di questa sentenza sono molteplici e toccano diversi aspetti del diritto penale italiano:
In conclusione, la sentenza n. 13714 del 2024 rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza e protezione dei diritti degli imputati nel contesto dei procedimenti penali. Essa offre un'interpretazione che valorizza il ruolo del difensore e assicura che la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato non possa essere messa in dubbio, garantendo così un giusto processo. Tali sviluppi sono fondamentali per il costante miglioramento del sistema giuridico italiano e per la salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini.