Il panorama giuridico italiano è in continua evoluzione, e le pronunce della Suprema Corte di Cassazione rappresentano spesso un faro per interpretare e applicare le norme. La recente Sentenza n. 18241, depositata il 14 maggio 2025, offre un chiarimento significativo in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, in particolare riguardo al delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'articolo 353-bis del Codice Penale. Questa decisione è di fondamentale importanza per enti pubblici, operatori economici e professionisti, poiché estende la portata applicativa della norma a strumenti che, a prima vista, potrebbero non apparire come "bandi di gara" tradizionali, ma che di fatto assumono la medesima funzione.
L'articolo 353-bis del Codice Penale mira a tutelare la trasparenza, l'imparzialità e la parità di trattamento nelle procedure di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Questo reato si configura quando, attraverso violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turba il regolare svolgimento di una procedura volta all'individuazione di un partner contrattuale. Il bene giuridico protetto è l'interesse pubblico alla correttezza e alla genuinità della concorrenza, affinché la scelta ricada sull'offerta più vantaggiosa. Sebbene tradizionalmente associato ai bandi di gara formali, la realtà amministrativa ricorre a strumenti meno formalizzati. Ed è proprio su uno di questi che la Cassazione ha fatto luce.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava la "Fondazione Lombardia Film Commission", un organismo di diritto pubblico. Gli imputati avevano indotto l'adozione di un "avviso di ricerca immobiliare" per l'acquisto della nuova sede, "appositamente calibrato" sulle caratteristiche di un immobile già nella disponibilità di uno di essi, il signor A. D. R., turbando di fatto la concorrenza. La Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha ribadito la configurabilità del reato.
La massima della sentenza, pronunciata dal Presidente G. De Amicis e estesa dal Relatore F. D'Arcangelo, è cristallina:
Ai fini della configurabilità del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353-bis cod. pen., l'"avviso di ricerca immobiliare" costituisce atto equipollente al bando di gara, in quanto dà avvio a una procedura caratterizzata, in caso di pluralità di offerenti, da un segmento valutativo concorrenziale improntato a criteri di imparzialità e parità di trattamento propri della disciplina pubblicistica.
Questa affermazione è il cuore della decisione. La Corte non si è fermata alla mera forma documentale, ma ha guardato alla sostanza della procedura. L'avviso di ricerca immobiliare, pur non essendo un "bando di gara" nel senso più stretto, è stato ritenuto equipollente perché, di fatto, innesca un meccanismo di selezione concorrenziale. Quando un ente pubblico ricerca un immobile e tale ricerca prevede la possibilità di ricevere più offerte da valutare secondo criteri di imparzialità e parità di trattamento, quella procedura assume i connotati di una gara. La "calibrazione" dell'avviso su un immobile specifico, in questo contesto, diventa un mezzo fraudolento per turbare la libertà della competizione.
La sentenza 18241/2025 lancia un messaggio chiaro: la tutela della libera concorrenza e dell'imparzialità non si limita ai bandi di gara formalmente intesi, ma si estende a tutte quelle procedure che, pur con nomi diversi, condividono la finalità di selezionare un contraente attraverso un confronto di offerte. Ciò implica che:
La vigilanza deve essere massima, e l'adozione di procedure interne chiare e verificabili diventa un imperativo per prevenire illeciti e garantire la legalità dell'azione amministrativa.
La Sentenza della Cassazione n. 18241 del 2025 rappresenta un tassello importante nella lotta alla corruzione e alla tutela della legalità nelle procedure pubbliche. Essa ribadisce con forza che la sostanza prevale sulla forma: ciò che conta è che ogni procedura di selezione di un contraente, che preveda un confronto tra più offerenti, sia condotta con la massima imparzialità e trasparenza. Questo non solo tutela l'erario e la concorrenza, ma rafforza anche la fiducia dei cittadini e degli operatori economici nell'integrità della Pubblica Amministrazione. Per gli enti e i professionisti del settore, è un richiamo all'estrema diligenza e alla scrupolosa osservanza dei principi che governano l'agire pubblico.