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Sentenza Cass. pen. n. 15452/2025: competenza del giudice dell’esecuzione nei procedimenti con più imputati | Studio Legale Bianucci

Sentenza Cass. pen. n. 15452/2025: competenza del giudice dell’esecuzione nei procedimenti con più imputati

Con la decisione n. 15452 del 20 marzo 2025 (dep. 18 aprile 2025) la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione affronta ancora una volta il tema della competenza del giudice dell’esecuzione quando la sentenza di appello ha riguardato più imputati, consacrando un principio di grande interesse pratico per avvocati e operatori del diritto.

Il cuore della decisione

Il caso trae origine da un processo con pluralità di imputati. In appello, nei confronti di L. L. veniva dichiarata l’estinzione del reato per morte dell’imputato, mentre la condanna di un coimputato rimaneva invariata. Quest’ultimo proponeva incidente di esecuzione lamentando l’incompetenza della Corte d’Appello, sostenendo che, non avendo subìto alcuna riforma, la sua posizione sarebbe dovuta tornare al tribunale. La Cassazione rigetta il ricorso.

Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella declaratoria di estinzione del reato per morte del reo.

La massima riafferma un orientamento già espresso in precedenti conformi (Cass. nn. 10415/2010, 14686/2014, 48933/2019), ponendo l’accento su due pilastri: l’unitarietà dell’esecuzione e l’art. 665, co. 2, c.p.p., che indica nel giudice che ha emanato il provvedimento la sede naturale dell’incidente di esecuzione.

Fondamenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 665, co. 2, c.p.p.: radica la competenza dell’incidente di esecuzione nel giudice della sentenza, salvo che questa sia stata annullata.
  • Art. 531 c.p.p.: disciplina l’estinzione del reato per morte del reo, statuizione che, pur incidendo sul solo imputato deceduto, comporta una riforma della sentenza di primo grado.
  • Principio di unitarietà dell’esecuzione: elaborazione pretoria che evita la frammentazione dei procedimenti esecutivi, garantendo economia processuale e uniformità di giudizio.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. 150/1987) e varie pronunce di legittimità, la Corte sottolinea che la morte di uno degli imputati non spezza il legame che unisce la posizione degli altri, poiché l’esecuzione della sentenza resta una fase unica e inscindibile.

Impatti pratici per la difesa

La pronuncia offre indicazioni preziose agli avvocati penalisti:

  • evita il rischio di eccezioni di incompetenza destinate a essere rigettate, con conseguente perdita di tempo e risorse;
  • chiarisce che, in fase di esecuzione, il foro competente resta quello della Corte d’Appello che ha emesso la decisione anche quando la posizione del proprio assistito non sia stata modificata;
  • consente di concentrare tutti i profili esecutivi – sospensioni, cumuli, incidenti di identità – dinanzi a un unico giudice, semplificando la strategia difensiva.

Per il pubblico ministero, la sentenza agevola la gestione unitaria dei titoli esecutivi, riducendo la circolazione degli atti tra uffici diversi e contenendo il rischio di conflitti di competenza.

Conclusioni

La Cassazione, con la sentenza n. 15452/2025, conferma un indirizzo solido e coerente: quando in appello interviene una modifica, anche parziale, della sentenza di primo grado, la competenza in executivis resta in capo al giudice di secondo grado per tutti gli imputati. Una scelta che privilegia l’efficienza del processo penale e la certezza del diritto, offrendo agli operatori un punto di riferimento ormai difficilmente revocabile in dubbio.

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