La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 9971 del 12 aprile 2024 offre un'importante interpretazione riguardo alla giurisdizione italiana, in particolare in relazione ai convenuti stranieri. Questa decisione si inserisce in un contesto giuridico complesso, dove il confine tra accettazione tacita e difese procedurali diventa cruciale. In questo articolo, analizzeremo i dettagli della sentenza e le sue implicazioni per la giurisprudenza italiana.
Nell'ambito di un contenzioso riguardante la compravendita di beni mobili, la Corte ha esaminato il caso di una società egiziana, convenuta in primo grado per il pagamento di un prezzo. Questa società aveva eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, proponendo però successivamente una domanda riconvenzionale. La questione centrale era se tale proposizione di difese comportasse un'accettazione tacita della giurisdizione italiana.
GIURISDIZIONE SULLO - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Proposizione in via subordinata di difese procedurali e di domanda riconvenzionale da parte dello straniero - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. La proposizione di difese procedurali o di domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, ove sia espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la società egiziana acquirente, convenuta in primo grado per il pagamento del prezzo, aveva proposto domanda riconvenzionale dopo aver eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano).
La Corte ha chiarito che la mera proposizione di difese procedurali o di domanda riconvenzionale da parte di un convenuto straniero non può essere interpretata come un'accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, se tale proposizione è subordinata all'eccezione di difetto di giurisdizione. Questo principio si fonda su diversi riferimenti normativi, tra cui il Codice di Procedura Civile, la Legge 31/05/1995 n. 218 e i Regolamenti Comunitari, che stabiliscono chiaramente i criteri per la giurisdizione in ambito europeo.
In conclusione, l'ordinanza n. 9971 del 2024 rappresenta un'importante precisazione in materia di giurisdizione, evidenziando i limiti dell'accettazione tacita da parte dei convenuti stranieri. La chiarezza di questa decisione non solo fornisce indicazioni utili per le parti coinvolte in contenziosi internazionali, ma contribuisce anche a delineare un quadro giuridico più certo per gli operatori del diritto. La corretta interpretazione delle norme in materia di giurisdizione risulta fondamentale per garantire un processo equo e conforme ai principi di diritto internazionale.