La sentenza n. 21841 del 2 agosto 2024 della Corte d'Appello di Roma rappresenta un'importante pronuncia in materia di fideiussioni e patto di non concorrenza. In questo articolo, analizzeremo il contenuto della sentenza e le implicazioni legali che ne derivano, con particolare attenzione alla questione della nullità delle fideiussioni omnibus redatte dall'ABI e alla loro validità in relazione a fideiussioni ordinarie.
La Corte d'Appello ha preso in esame la questione della nullità delle fideiussioni omnibus, stabilendo che queste contratti possiedono una natura anticoncorrenziale, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e l'art. 101 del TFUE. Tale giudizio è fondato sulla valutazione degli effetti negativi che tali clausole possono avere su una serie indefinita di rapporti, imponendo al fideiussore oneri e conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
(PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Provvedimento della Banca d’Italia avente a oggetto la nullità delle fideiussioni omnibus redatte dall’ABI per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 - Estensione dell’invalidità anche alle fideiussioni ordinarie pattuite tra la banca e il cliente - Esclusione - Ragioni. La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
La sentenza chiarisce che l'invalidità delle fideiussioni omnibus non si estende alle fideiussioni ordinarie. Le fideiussioni ordinarie, essendo oggetto di specifica pattuizione tra le parti, non presentano le stesse problematiche di anticoncorrenzialità. Questo aspetto è fondamentale per i soggetti coinvolti in contratti di fideiussione, poiché garantisce che gli accordi individuali tra banca e cliente rimangano validi, a condizione che siano rispettate le normative vigenti.
In conclusione, la sentenza n. 21841 del 2024 offre un'importante chiarificazione riguardo alla validità delle fideiussioni nel contesto del diritto antitrust. La distinzione tra fideiussioni omnibus e fideiussioni ordinarie è cruciale per la protezione dei diritti dei fideiussori e per garantire la correttezza dei rapporti contrattuali nel settore bancario. Le istituzioni finanziarie e i clienti devono essere consapevoli di queste differenze per evitare possibili contenziosi futuri e per tutelare i propri interessi legali.