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Posizione di garanzia e reati omissivi colposi: la Cassazione con la sentenza n. 13349/2025 traccia i confini della responsabilità del gestore di una discoteca | Studio Legale Bianucci

Posizione di garanzia e reati omissivi colposi: la Cassazione con la sentenza n. 13349/2025 traccia i confini della responsabilità del gestore di una discoteca

La pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, n. 13349 del 22 gennaio 2025 (dep. 7 aprile 2025) offre un’occasione preziosa per riflettere sulla posizione di garanzia nei reati omissivi colposi. Il caso – il decesso di un avventore colpito da sassi staccatisi da un costone roccioso adiacente a una discoteca – chiama in causa i doveri del gestore del locale, destinatario di specifiche prescrizioni di sicurezza da parte della Commissione provinciale di vigilanza. Vediamo perché la Corte ha confermato la condanna, chiarendo criteri applicativi di art. 40, comma 2, e 589 c.p.

Il fatto e la decisione della Cassazione

Il gestore, identificato negli atti come S. R., aveva ricevuto un provvedimento che vietava l’utilizzo della discoteca in caso di piogge intense. Ignorata la prescrizione, una frana ha causato la morte di un frequentatore. Il giudice d’appello di Salerno ha condannato l’imputato per omicidio colposo omissivo; la Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo immune da censure l’accertamento della sua posizione di garanzia rispetto alla pubblica incolumità.

Che cosa si intende per posizione di garanzia

L’art. 40, 2º comma, c.p. stabilisce che «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Da qui la figura del garante: soggetto titolare di un potere–dovere di impedire l’evento. La sentenza precisa che la posizione di garanzia nasce:

  • da investitura formale (atto normativo o provvedimento amministrativo);
  • dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante;
  • dalla gestione concreta della fonte di pericolo.

Tale accertamento deve essere condotto «alla luce delle specifiche circostanze» del caso concreto, superando logiche astratte.

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante e deve essere accertata in concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di protezione del bene giuridico, nonché di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, in relazione al decesso del frequentatore di una discoteca avvenuto per effetto della caduta di sassi da un costone roccioso a seguito di piogge, aveva ravvisato la posizione di garanzia, a tutela della pubblica incolumità, in capo al gestore del locale, destinatario dei provvedimenti di prescrizione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che vietava l'uso della discoteca in tali condizioni atmosferiche).

Commento: la Corte ribadisce che il garante non è tale solo perché “formalmente” titolare di un’attività, ma perché ne governa il rischio. Se esiste un provvedimento che impone cautele, la violazione di quell’obbligo integra il nesso causale omissivo: l’evento mortale è collegato alla mancata chiusura della discoteca durante le piogge. Ne discende un messaggio chiaro per gli operatori economici: ignorare prescrizioni di sicurezza comporta una responsabilità penale diretta.

Implicazioni pratiche per i gestori di locali e le imprese

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale costante (Cass. 19029/2017, 38624/2019, 57937/2018) e rafforza alcune best practice:

  • Curare aggiornamento e tracciabilità delle valutazioni del rischio;
  • Interrompere l’attività quando ricorrono le condizioni ostative indicate dall’autorità;
  • Formare il personale sui protocolli di evacuazione e chiusura;
  • Monitorare fattori esterni (es. condizioni meteo) che possano innescare il pericolo.

Sotto il profilo civilistico, la violazione dell’obbligo di garanzia apre anche al risarcimento danni ex art. 2043 c.c., con possibili azioni da parte dei congiunti della vittima.

Conclusioni

La Cassazione n. 13349/2025 conferma che la posizione di garanzia non è una sovrastruttura teorica, ma un presidio reale di tutela della vita e dell’incolumità pubblica. Il gestore di un locale di spettacolo, investito di specifiche prescrizioni, deve attuare misure idonee e tempestive: l’omissione equivale a causare l’evento lesivo. Una lezione che travalica il singolo caso e riguarda ogni soggetto che, per legge o per fatto, controlla una fonte di rischio.

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