La sentenza n. 8872 del 4 aprile 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un'importante riflessione sulle caratteristiche giuridiche del demanio marittimo, in particolare riguardo a lido, spiaggia e arenile. Questo pronunciamento è fondamentale per comprendere non solo il significato di tali termini, ma anche le conseguenze legali connesse alla loro utilizzazione e gestione.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza, il "lido" è definito come la porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, la quale è soggetta a mareggiate ordinarie. Questo implica che, in questa area, ogni uso diverso da quello marittimo risulta impossibile. Di contro, la "spiaggia" comprende non solo i tratti di terra vicini al mare colpiti da mareggiate straordinarie, ma anche l'"arenile", ovvero il tratto di terra che rimane esposto a seguito del naturale ritirarsi delle acque.
Lido del mare, spiaggia ed arenile - Nozioni e caratteristiche - Conseguenze - Naturale inclusione nel demanio marittimo del lido e della spiaggia. Mentre il lido è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, sottoposti a mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque; ne deriva che il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo, mentre per l'arenile è necessaria l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare.
La sentenza sottolinea che l'inclusione naturale di lido e spiaggia nel demanio marittimo ha conseguenze significative per la loro gestione e utilizzazione. Infatti, queste aree sono soggette a specifiche normative, che ne regolano l'uso e la protezione. In particolare, il Codice Civile (art. 822) e il Codice della Navigazione (art. 28, 32 e 35) stabiliscono le disposizioni essenziali riguardanti i beni demaniali.
È importante notare che, mentre lido e spiaggia sono automaticamente inclusi nel demanio, per l'arenile è necessaria un'ulteriore valutazione, in quanto deve dimostrare l'attitudine potenziale a favorire i pubblici usi del mare. Questa distinzione è cruciale per le amministrazioni pubbliche e per gli imprenditori che desiderano investire in attività su queste aree.
In sintesi, la sentenza n. 8872 del 2024 fornisce un quadro giuridico chiaro riguardo ai concetti di lido, spiaggia e arenile all'interno del demanio marittimo. Queste definizioni non solo chiariscono i diritti e doveri legati alla gestione di queste aree, ma pongono anche l'accento sull'importanza di una corretta interpretazione delle norme vigenti. È fondamentale, per chi opera nel settore, comprendere le implicazioni legali di queste aree per evitare contenziosi e garantire un uso responsabile e sostenibile del nostro patrimonio naturale.