Il tema della delega dell'udienza di comparizione nelle Corti d'Appello è stato recentemente affrontato dall'Ordinanza n. 23324 del 29 agosto 2024, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna. Questa decisione, che rigetta un’istanza, si inserisce in un contesto giuridico di crescente attenzione verso l'efficienza e la funzionalità dei procedimenti camerali contenziosi.
La questione principale sollevata nell'ordinanza riguarda la possibilità di delegare lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti ad uno dei membri del collegio giudicante. Secondo la Corte, non esiste alcuna norma che vieti tale pratica, anzi si tratta di una facoltà prevista per i giudizi di impugnazione secondo l'articolo 350, comma 1, del Codice di Procedura Civile (c.p.c.). Questo articolo, nel suo testo precedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, offre ampio margine di manovra alle Corti d'Appello nell'organizzazione delle udienze.
Procedimenti camerali contenziosi in grado d'appello - Udienza di comparizione delle parti - Delega del collegio ad uno dei suoi componenti - Ammissibilità - Fondamento. In tema di procedimenti camerali contenziosi in grado d'appello, nessuna norma vieta la delega dello svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti ad uno dei componenti del collegio, trattandosi, anzi, di facoltà propria dei giudizi di impugnazione davanti alla Corte d'appello, ex art. 350, comma 1, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022.
La sentenza ha un'importanza fondamentale per diversi aspetti:
In conclusione, l'Ordinanza n. 23324 del 2024 rappresenta un passo importante verso un sistema giuridico più efficiente e flessibile. La possibilità di delegare l'udienza di comparizione a uno dei membri del collegio riflette un approccio pragmatico da parte delle Corti d'Appello, contribuendo a ridurre i tempi di attesa e a ottimizzare le risorse. È fondamentale che le parti coinvolte siano informate su queste dinamiche per navigare al meglio il panorama giuridico attuale.