Nella sentenza n. 22169 del 6 agosto 2024, la Corte d'Appello di Torino ha affrontato un tema di notevole rilevanza nel contesto delle procedure concorsuali: il trattamento dell'eccedenza finanziaria derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa in caso di concordato preventivo con continuità aziendale. Questo argomento non solo è di grande interesse per i professionisti del settore legale, ma anche per le aziende che affrontano situazioni di crisi.
Il concordato preventivo, regolato dall'articolo 186-bis della Legge Fallimentare, consente a un'impresa di continuare la propria attività mentre si ristruttura il debito. Tuttavia, la sentenza in esame ha chiarito che l'eccedenza finanziaria, generata dalla continuazione dell'attività, deve essere considerata come un incremento di valore dei fattori produttivi aziendali. Di conseguenza, questa eccedenza non può essere distribuita liberamente dal debitore, ma è soggetta alle normative che regolano le cause legittime di prelazione.
Concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis l. fall. - Eccedenza finanziaria derivante dalla prosecuzione dell'attività di impresa - Distribuibilità - Esclusione - Ragioni. In tema di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 -bis l.fall., l'eventuale eccedenza finanziaria determinata dalla prosecuzione dell'attività di impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali con la conseguenza che, rientrando nell'oggetto della garanzia generica del credito prevista dall'art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.
Le implicazioni pratiche della sentenza sono molteplici:
In conclusione, la sentenza n. 22169 del 2024 rappresenta un importante punto di riferimento per la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale. La Corte d'Appello di Torino ha posto un focus essenziale sull'eccedenza finanziaria, chiarendo che tale surplus non può essere distribuito liberamente dal debitore, ma deve rimanere nell'ambito della garanzia generica del credito. Questo approccio non solo tutelerà i diritti dei creditori, ma fornirà anche un quadro più chiaro per le aziende coinvolte in procedure concorsuali, promuovendo una gestione più responsabile delle proprie risorse in situazioni di crisi.