La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32379 del 2024 offre importanti spunti di riflessione sul tema del mandato di arresto europeo. Questo strumento, che ha come obiettivo la cooperazione tra Stati membri dell'Unione Europea, presenta delle sfide legate all'applicazione dei principi di giustizia e tutela dei diritti individuali. In particolare, la Corte si è espressa riguardo alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria nell'interpretazione di un motivo facoltativo di rifiuto, evidenziando come la scelta di procedere o meno nel caso di reati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato debba essere valutata attentamente.
Secondo l'articolo 18-bis, lettera b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo se il reato è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio nazionale. Questo comporta una valutazione dell'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale. Nella sentenza in esame, la Corte ha stabilito che la decisione spetta all'autorità giudiziaria, la quale non è tenuta a giustificare il proprio operato in termini di vizi processuali.
Mandato di arresto europeo - Commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato - Motivo facoltativo di rifiuto - Art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69 - Interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale - Discrezionalità dell'autorità giudiziaria - Situazione giuridica soggettiva tutelabile - Esclusione - Ragioni. In tema di mandato di arresto europeo, la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto rappresentato dalla commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato, di cui all'art. 18-bis, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, è rimessa all'autorità giudiziaria preposta a vagliare l'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto il quale in sede di legittimità non può dedurre alcun vizio della decisione in quanto non vanta alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale.
Un aspetto cruciale della sentenza riguarda la discrezionalità dell'autorità giudiziaria. Secondo la Corte, il destinatario di un mandato di arresto europeo non ha una situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede giurisdizionale, il che implica che non può contestare la decisione di non rifiutare l'estradizione. Questo solleva interrogativi importanti sul bilanciamento tra l'interesse dello Stato e la protezione dei diritti individuali.
La sentenza n. 32379 del 2024 rappresenta un'importante riflessione sull'applicazione del mandato di arresto europeo. Essa chiarisce che la valutazione dell'interesse dello Stato all'esercizio dell'azione penale rimane prerogativa dell'autorità giudiziaria, sottolineando la necessità di un approccio equilibrato tra le esigenze di giustizia e la salvaguardia dei diritti individuali. È fondamentale che gli operatori del diritto e i cittadini siano informati su queste dinamiche, poiché esse influenzano direttamente la fiducia nel sistema giuridico e la cooperazione tra Stati membri dell'Unione Europea.