Il tema della competenza per territorio nei reati tributari, in particolare per quanto concerne l'omesso versamento dell'Iva e delle ritenute certificate, è di cruciale importanza per la corretta applicazione della legge. La recente sentenza n. 32280 del 16 maggio 2024 offre un'importante riflessione su questo argomento, evidenziando come la Corte di Cassazione abbia chiarito i criteri da adottare per individuare il luogo di consumazione del reato.
La sentenza in questione, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta il tema della competenza per territorio in assenza di elementi certi riguardanti l'avvenuto pagamento delle imposte. L'articolo 8 del codice di procedura penale stabilisce che la competenza si determina secondo il luogo di consumazione del reato. Tuttavia, nel caso specifico, la Corte ha escluso la possibilità di riferirsi al criterio della sede effettiva dell'azienda, evidenziando che tale riferimento può generare incertezze e complicazioni nel processo amministrativo.
Reato di omesso versamento dell'Iva - Reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate - Criterio di individuazione della competenza per territorio - Luogo di consumazione del reato - Individuazione - Sede effettiva dell’azienda - Esclusione - Luogo di adempimento dell’obbligazione tributaria - Conseguenze. Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo "locus commissi delicti", non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che esigenze di certezza del diritto postulano la svalutazione del criterio della sede effettiva, il cui accertamento, in quanto ancorato al dato fattuale dell'effettività di tale sede, determina un inutile aggravio per l'azione amministrativa).
La massima appena riportata chiarisce in modo incisivo le posizioni della Corte, ponendo l'accento sulla necessità di un approccio pragmatico e orientato alla certezza del diritto. È fondamentale che gli operatori del diritto comprendano come queste indicazioni influenzino le strategie di difesa e gli orientamenti delle indagini tributarie.
In conclusione, la sentenza n. 32280 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella definizione della competenza per territorio in materia di reati tributari. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro: la competenza non può essere determinata in base alla sede effettiva dell'azienda, ma deve fondarsi su criteri più oggettivi. Questo approccio non solo semplifica l'azione amministrativa, ma tutela anche i diritti dei contribuenti, garantendo un'applicazione più equa e trasparente delle norme fiscali.