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Cassazione n. 13794/2025: la recidiva aggravata preclude la prescrizione della pena ex art. 172 c.p. | Studio Legale Bianucci

Sentenza Cassazione n. 13794/2025: la recidiva “aggravata” blocca la prescrizione della pena

Con la decisione n. 13794 depositata l’8 aprile 2025, la Corte di Cassazione è tornata su un tema di grande rilievo pratico: l’estinzione della pena per decorso del tempo e i suoi limiti per i soggetti dichiarati recidivi “aggravati” ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p. Il caso trae origine dal ricorso di F. B., la cui condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli il 15 novembre 2024. Il punto decisivo riguardava la possibilità di far valere la prescrizione della pena nonostante la recidiva qualificata.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 172 c.p. disciplina l’estinzione della pena per decorso del tempo: i termini ordinari sono di 5, 10 o 30 anni a seconda della durata della sanzione inflitta. Il comma 7, introdotto nel 2005, stabilisce però una preclusione per i recidivi “aggravati”, vale a dire coloro che ricadono nelle ipotesi di recidiva reiterata o infraquinquennale di cui all’art. 99, commi 2-4, c.p. La ratio è quella di evitare che soggetti con rilevante pericolosità sociale possano sottrarsi all’esecuzione della pena solo per il decorso del tempo.

  • Art. 172 c.p.: disciplina generale della prescrizione della pena.
  • Art. 99 c.p.: definizione e gradazione della recidiva.
  • Art. 173 c.p.: cause di sospensione e interruzione del termine.

Il principio affermato dalla Suprema Corte

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, la preclusione per i recidivi cd. "aggravati" di cui all'art. 172, comma settimo, primo periodo, cod. pen. non presuppone che la recidiva qualificata venga dichiarata da una sentenza che giudichi reati commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena.

La Corte, richiamando i precedenti n. 4095/2020 e n. 36906/2024, ha precisato che l’impossibilità di far valere la prescrizione opera ex lege dal momento in cui la recidiva “aggravata” è accertata, indipendentemente dal quando siano stati commessi i nuovi reati. Non è dunque necessario che la sentenza che dichiara la recidiva riguardi fatti commessi “in corsa” durante il periodo prescrizionale: basta che l’imputato possieda lo status di recidivo al momento della verifica.

Il ragionamento si fonda su due pilastri:

  1. Interpretazione letterale: il comma 7 dell’art. 172 non collega la preclusione a un vincolo temporale tra condanna originaria e successivi reati.
  2. Finalità preventiva: escludere la prescrizione per soggetti considerati socialmente più pericolosi, conformemente all’art. 27 Cost. e all’art. 3 CEDU (giurisprudenza Daniels c. Paesi Bassi).

Implicazioni operative per difensori e imputati

La decisione ha ricadute concrete nella gestione della fase esecutiva:

  • Il difensore dovrà verificare tempestivamente la presenza di recidive "aggravate" nei certificati del casellario prima di sollevare eccezioni di prescrizione della pena.
  • I Pubblici Ministeri, titolari dell’esecuzione, potranno opporsi a istanze di estinzione evidenziando la recidiva anche se accertata ante o post rispetto al decorso del termine.
  • Per i condannati, rimangono praticabili strumenti alternativi come la richiesta di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) che, a differenza della prescrizione, non sono precluse dalla recidiva.

Conclusioni

La sentenza n. 13794/2025 consolida un orientamento che valorizza la funzione preventiva e rieducativa della pena a discapito di un utilizzo “premiale” della prescrizione. Per gli operatori del diritto penale—avvocati, magistrati e consulenti—diventa imprescindibile approfondire lo status di recidiva del cliente prima di impostare la strategia difensiva. Al contempo, il legislatore è sollecitato a un intervento di sistema che bilanci l’efficacia dell’esecuzione penale con le garanzie di ragionevole durata e certezza del diritto.

Studio Legale Bianucci