Nell'ambito della giurisprudenza italiana, l'Ordinanza n. 864 del 13 gennaio 2025 offre importanti chiarimenti riguardo alla questione degli sgravi previsti dalla legge n. 350 del 2003 per le calamità naturali, in particolare per l'alluvione del 1994 in Piemonte. La sentenza si concentra sulla distinzione tra aiuti concessi e aiuti non ancora erogati, sottolineando l'importanza della tempestività dell'impugnazione dei provvedimenti giudiziali.
La legge n. 350 del 2003, all'articolo 4, comma 90, prevede sgravi per le calamità naturali, ma la Commissione Europea ha stabilito, con decisione del 14 agosto 2015, che l'Italia è esente dall'obbligo di recuperare aiuti relativi a regimi illegali concessi per calamità risalenti a oltre dieci anni. Tuttavia, la sentenza chiarisce che i pagamenti effettuati in esecuzione di un ordine del giudice, se impugnati tempestivamente, non rientrano nella nozione di "aiuti concessi". Questo aspetto è cruciale poiché stabilisce un precedente importante nella gestione degli aiuti e nel loro recupero.
Sgravi ex art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003 - Decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, in C 2015/5549 - Pagamento effettuato in esecuzione di un ordine del giudice tempestivamente impugnato - Esenzione dall’obbligo di recupero di aiuti relativi a regimi illegali - Esclusione. In tema di sgravi per l'alluvione del 1994 in Piemonte di cui all'art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003, la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015 esenta l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, ma non rientrano nella nozione di "aiuti concessi" quelli per i quali l'erogazione è ancora sub iudice e, quindi, come nella specie, i pagamenti effettuati in esecuzione di un provvedimento giudiziale tempestivamente impugnato.
Questa ordinanza ha rilevanti implicazioni pratiche per i cittadini e le imprese coinvolti in procedimenti per il recupero di aiuti. È fondamentale che i soggetti interessati comprendano che i pagamenti effettuati in esecuzione di un provvedimento giudiziale non possono essere considerati aiuti illegali se sono ancora oggetto di contenzioso. La sentenza rappresenta quindi un'importante tutela per chi si trova in situazioni simili, chiarendo che l'impugnazione tempestiva di un provvedimento può garantire la permanenza dei diritti acquisiti.