La recente sentenza n. 50298 del 25 ottobre 2023, depositata il 18 dicembre 2023, offre un'importante riflessione sulla nozione di "attività sessuali" nel contesto del delitto di pornografia minorile. La Corte di Cassazione, presieduta da A. Gentili e con relatore G. Noviello, ha rigettato il ricorso nei confronti di una sentenza della Corte d'Appello di Torino, sottolineando la necessità di un'interpretazione ampia della norma per garantire una protezione adeguata dei minori.
La sentenza in esame si concentra sulla distinzione tra "attività sessuali" e "atto sessuale" così come definito dall'art. 609-bis del Codice Penale. Secondo la Corte, la nozione di "attività sessuali" di cui all'art. 600-ter, comma settimo, deve essere interpretata in senso più ampio. Questo approccio è motivato dalla necessità di tutelare l'integrità psicofisica del minore da qualsiasi forma di coinvolgimento sessuale, anche quando non si concretizza in atti espliciti.
In particolare, la Corte ha evidenziato che il legislatore ha inteso proteggere i minori da qualsiasi strumentalizzazione, accettando anche attività sessuali simulate, che potrebbero comunque compromettere il loro benessere. Questo ampliamento della nozione di "attività sessuali" è fondamentale per garantire una protezione adeguata, in un contesto in cui le tecnologie e le pratiche comunicative possono facilmente sfuggire a interpretazioni più restrittive.
Le implicazioni di questa sentenza sono significative e meritano attenzione, soprattutto per gli operatori del diritto e per coloro che si occupano di protezione dei minori. La distinzione tra le nozioni di "attività sessuali" e "atto sessuale" non è solo teorica, ma ha ripercussioni pratiche nel modo in cui i casi di pornografia minorile vengono perseguiti.
Delitto di pornografia minorile - "Attività sessuali” - Nozione - Differenze con la nozione di “atto sessuale” di cui all’art. 609-bis cod. pen. – Ragioni. In tema di pornografia minorile, la nozione di "attività sessuali" di cui all'art. 600-ter, comma settimo, cod. pen. va intesa in senso più ampio di quello riconosciuto alla diversa nozione di "atto sessuale", rilevante ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., posto che il legislatore, onde tutelare l'integrità psicofisica del minore rispetto a coinvolgimenti sessuali di ogni tipo, ha voluto preservarlo da ogni strumentalizzazione valevole a coinvolgerlo sul piano sessuale, non solo mediante la sua correlazione ad espliciti e concreti atti sessuali, ma anche attraverso la sua riconduzione ad attività sessuali meramente simulate.
La sentenza n. 50298 del 2023 rappresenta un passo importante nella giurisprudenza italiana riguardante la tutela dei minori. La sua interpretazione estensiva della nozione di "attività sessuali" funge da monito per tutti coloro che operano nel campo del diritto penale e della protezione dei minori. È cruciale che gli operatori del settore comprendano le implicazioni di questa sentenza, adattando le loro pratiche e strategie legali per garantire una protezione efficiente e adeguata. Solo così si potrà realmente tutelare l'integrità e il benessere dei più vulnerabili nella nostra società.