La Suprema Corte chiarisce che le informazioni trasmesse ai sensi della Convenzione OCSE sull’assistenza amministrativa in materia fiscale possono essere acquisite nel fascicolo dibattimentale ex artt. 234 e 234-bis c.p.p. senza rogatoria né autorizzazione dello Stato estero, purché nel rispetto del contraddittorio. Analizziamo ratio, limiti e ricadute pratiche.