Diritto di Famiglia
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Tariffe e Preventivi
L’avvocato matrimonialista (o avvocato divorzista) assiste il coniuge nell’ambito delle procedure di separazione.
Lo Studio Legale Bianucci offre assistenza legale nelle procedure di separazione e di divorzio, tentando sempre di trovare una conciliazione con l’altro coniuge, al fine di giungere ad una rapida separazione consensuale. Specie in presenza di figli, salvo la presenza di condizioni pregiudizievoli da portare innanzi al Giudice, è sempre consigliabile vivere il momento della separazione o del divorzio, tentando di accordarsi sulla regolamentazione economico-patrimoniale nonché sulla regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli, laddove ve ne siano.
Il Cliente dello Studio Legale Bianucci può richiedere di essere supportato durante il percorso di separazione e di divorzio, da psicoterapeute e pedagogiste cliniche che collaborano attivamente con l’avvocato Marco Bianucci, al fine di rendere meno traumatico il momento della separazione o del divorzio.
LA SEPARAZIONE LEGALE
La separazione legale dei coniugi è disciplinata, per quanto attiene al merito, dagli articoli 150 e seguenti del codice civile. Invece le regole di rito per lo svolgimento del processo sono contenute negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile.
Con la separazione non si determina lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale tra i coniugi, ma ne vengono semplicemente sospesi gli effetti in attesa di una riconciliazione o di una sentenza di divorzio.
Si tratta quindi di una situazione temporanea che però incide sui diritti e i doveri nascenti dal matrimonio.
Il nostro ordinamento regola due diverse forme di separazione legale:
- Separazione consensuale, se i coniugi, di comune accordo, decidono di separarsi e fissano concordemente le condizioni accessorie;
- Separazione giudiziale, se i coniugi sono in disaccordo e non riescono a trovare un’intesa sulle condizioni di separazione.
La separazione consensuale
- Premessa
Come anticipato, si tratta del procedimento prescelto dai coniugi per addivenire alla separazione quando vi è accordo sia nella richiesta, sia nel contenuto delle condizioni di separazione relative ai loro rapporti personali e patrimoniali. In particolare, ci si riferisce alla regolamentazione dei rapporti con i figli (affidamento, diritto di visita del genitore col quale non coabitano, dimora abituale); all’assegnazione della casa coniugale, nonché al contributo al mantenimento dei figli o del coniuge economicamente più debole, comprese le altre eventuali questioni economiche e patrimoniali.
- Procedimento
La separazione consensuale ha inizio con il deposito, presso il Tribunale, del ricorso da parte di uno o entrambi i coniugi assistiti ciascuno da un proprio o da un comune difensore.
Il Tribunale competente corrisponde a quello del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo della residenza o del domicilio del convenuto
All’udienza che sarà fissata dinanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione. Se quest’ultimo fallisce, e se gli accordi intervenuti tra i coniugi sono conformi a legge e non sono pregiudizievoli per l’interesse dei figli, il Tribunale dispone con decreto l’omologazione di tali condizioni (c.d. decreto di omologazione), così determinando di diritto la separazione.
In ogni caso, le condizioni di separazione consensuale sono sempre modificabili qualora mutino le circostanze di fatto e/o di diritto. Inoltre, in ogni momento i coniugi possono far cessare la separazione tramite la riconciliazione.
La separazione giudiziale
- Premessa
La separazione giudiziale è il procedimento a cui si ricorre ogni volta in cui la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e/o vi è pregiudizio all’educazione dei figli, ma tra gli stessi non vi è un accordo né intesa in merito alle condizioni di separazione.
- Addebito
Nel caso in cui il fallimento della vita coniugale sia da ricondurre a comportamenti posti in essere da uno solo dei due coniugi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (fedeltà, collaborazione, coabitazione, assistenza morale e materiale), il giudice, su richiesta della parte interessata, può pronunciare sentenza di separazione con addebito.
Gli effetti della pronuncia di addebito per il coniuge colpevole sono la perdita dei diritti successori e l’impossibilità di ottenere l’assegno di mantenimento dall’altro coniuge (salva la facoltà di chiedere gli alimenti se è in stato di bisogno).
- Procedimento
Anche in questo il procedimento di separazione ha avvio tramite il deposito del ricorso, anche da parte di un solo coniuge, presso il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune o, in mancanza, di quello del luogo di residenza o domicilio del convenuto.
Il procedimento di separazione giudiziale è diviso in due fasi.
La prima si svolge davanti al Presidente del Tribunale dinanzi al quale i coniugi devono comparire obbligatoriamente e personalmente con l’assistenza dei rispettivi legali.
All’udienza di comparizione, il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi. Se essa non va a buon fine il Presidente può emettere con ordinanza provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei figli (affidamento) e dei coniugi (assegnazione dell’abitazione e mantenimento del coniuge). Con la medesima ordinanza viene nominato il Giudice istruttore e viene fissata udienza di comparizione e trattazione davanti a quest’ultimo (art. 708 c.p.c.). Proprio innanzi al Giudice istruttore si svolgerà la seconda fase del processo di separazione.
Il giudizio si conclude con una sentenza di separazione emessa dal Tribunale.
Le statuizioni ivi contenute possono essere modificate dal Tribunale su istanza di parte in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ai sensi dell’art. 710 c.p.c. (es: riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento da versare in favore dell’altro coniuge in caso di cambiamento della propria situazione economico-patrimoniale).
Effetti della separazione legale
- Effetti personali:
- Cessazione per entrambi i coniugi dell’obbligo di fedeltà, dell’obbligo di convivenza e dell’obbligo di collaborazione.
- Permanenza dei doveri di ciascun coniuge nei confronti dei figli (mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale)
- Cessazione della presunzione di paternità.
- Effetti patrimoniali:
- Scioglimento della comunione legale.
- Diritto del coniuge economicamente debole (indisponibilità di redditi propri adeguati) a ricevere un contributo al mantenimento da parte dell’altro coniuge (salvo il caso in cui la separazione sia addebitata proprio al soggetto economicamente debole, il quale può al più richiedere gli alimenti se in stato di bisogno).
- Permanenza dei diritti di successione ereditaria di un coniuge nei confronti dell’altro.